AVVISO

Avviso

Data di pubblicazione: 05/12/2025

Con riferimento alle elezioni che si svolgeranno dal 10 dicembre 2025 al 14 dicembre 2025, si ricorda la possibilità, per ciascun consorziato iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto, di farsi sostituire nell’esercizio del diritto all’elettorato attivo conferendo una delega ad altro consorziato iscritto nella medesima sezione elettorale dell’elenco. Si riporta in fondo un estratto della disciplina elettorale consortile relativamente alla presentazione della delega.
Si ricorda che la delega dovrà pervenire al Consorzio entro le ore 12,30 del giorno 9 dicembre p.v. e potrà essere trasmessa anche via mail all’indirizzo elezioni@romagnaoccidentale.it
Nello stesso termine e con le medesime modalità potrà essere presentato l’atto di designazione di un soggetto rappresentante la comunione diverso da colui che figura come tale nell’elenco degli aventi diritto al voto. Si riporta in fondo l’art. 3 della disciplina elettorale.
Nello stesso termine e con le medesime modalità potranno essere presentati i titoli di legittimazione in caso di discrepanze fra l’identità del soggetto individuato quale legale rappresentante/curatore/amministratore giudiziario della persona giuridica nell’elenco degli aventi diritto al voto e quella del soggetto effettivamente investito del diritto all’elettorato attivo. Si riporta in fondo l’art. 4 della disciplina elettorale.
Nello stesso termine e con le medesime modalità potrà essere presentata copia della dichiarazione di successione, in caso di morte di soggetto individuato nell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, da parte dell’erede che intende partecipare all’Assemblea elettorale. Si riporta in fondo l’art. 5 della disciplina elettorale.
Art. 6: Deleghe
  1. Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire per l’esercizio del diritto all’elettorato attivo da altro consorziato iscritto nell’elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega da redigere in conformità al fac-simile all. 4. Assieme all’atto di delega, deve essere prodotta copia di valido documento di riconoscimento della persona delegante e del delegato.
  2. Per le persone giuridiche la delega all’espressione del voto, da redigere secondo il fac-simile all. 5, deve essere accompagnata da copia di valido documento d’identità del delegante e del delegato.
  3. La delega deve pervenire entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni.
  4. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega ai sensi dell’art. 9 dello Statuto consortile.
  5. Non possono essere conferite deleghe né ai membri degli organi, né ai dipendenti del Consorzio.
  6. In caso di malattia certificata, è ammessa la delega all’esercizio del voto ad un familiare, purché maggiorenne e convivente. In tal caso, sono consegnati al momento del voto, direttamente al Presidente del seggio, i seguenti documenti: a) certificato medico attestante la malattia dell’iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto; b) delega a familiare convivente conferita con atto sottoscritto, redatta in conformità al fac-simile all. 6; c) autocertificazione del delegato del suo stato di familiare convivente del delegante (si veda fac-simile all. 7); d) copia fotostatica di un valido documento di identità del delegante e del delegato, con riferimento, rispettivamente, alla delega di cui alla lettera b) e all’autocertificazione di cui alla lettera c).
  7. Gli atti di delega dovranno essere presentati in originale ed annotati sull’elenco elettorale informatico in uso al seggio.
Art. 3: Immobili in comunione
  1. In caso di comunione, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto al rappresentante della comunione indicato nell’elenco degli aventi diritto al voto così individuato ai sensi del successivo comma 2 o come diversamente designato ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  2. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del vigente Statuto consorziale, in caso di comunione, ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione medesima ai sensi dei successivi commi, si considera rappresentante ai fini dell’esercizio del diritto di voto il comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica o, in caso di invio di richieste di pagamento pro quota ai sensi dell’art. 50, c. 11, Statuto consortile, il primo intestatario della posizione catastale.
  3. In caso di immobile in comproprietà di due soggetti, il rappresentante della comunione indicato nell’Elenco degli aventi diritto al voto può nominare per l’esercizio del diritto all’elettorato attivo e passivo l’altro comproprietario della medesima comunione mediante atto da redigere secondo il fac simile all. 2, accompagnato da valido documento di riconoscimento.
  4. In caso di immobile in comproprietà di più di due soggetti, qualora si intenda nominare un rappresentante diverso da quello risultante dall’Elenco degli aventi diritto al voto, i comproprietari che detengono la maggioranza delle quote dovranno far pervenire al Consorzio apposita nomina di altro comproprietario della comunione per l’esercizio del diritto di voto mediante atto da redigere secondo il fac simile all. 2bis, accompagnato da valido documento di riconoscimento.
  5. L’individuazione del rappresentante la comunione ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato passivo e ai fini della validità della sottoscrizione della lista dei candidati deve pervenire all’Ufficio elettorale del Consorzio entro il termine di presentazione delle liste, mentre ai fini dell’esercizio del diritto di voto va presentata all’Ufficio elettorale del Consorzio entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni.
Art. 4: Titoli di legittimazione e modalità di produzione degli stessi
  1. Per le persone giuridiche, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto al legale rappresentante o ad altro soggetto appositamente investito di tali poteri come risultanti da visura camerale.
  2. La qualità di legale rappresentante, curatore e amministratore giudiziario deve figurare nell’elenco degli aventi diritto al voto.
  3. Eventuali discrepanze fra l’identità del soggetto individuato quale legale rappresentante/curatore/amministratore giudiziario della persona giuridica nell’elenco degli aventi diritto al voto e quella del soggetto effettivamente investito del diritto all’elettorato attivo e passivo andranno comunicate:
    • ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato attivo,
      • A) mediante presentazione all’Ufficio elettorale del Consorzio di idonea documentazione attestante l’investitura della carica, che deve pervenire entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni.
      • B) La qualità di rappresentante legale, di curatore, di amministratore può essere attestata anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, d.p.r. n. 445/2000, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (si veda il fac-simile all. 3). In tale caso, al fine di effettuare un controllo sulla veridicità della dichiarazione resa, la produzione di autocertificazione sarà ammessa entro e non oltre 7 giorni precedenti la data di inizio delle elezioni;
    • ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato passivo e ai fini della validità della sottoscrizione della lista dei candidati,
      • A) mediante presentazione all’Ufficio elettorale del Consorzio di idonea documentazione attestante l’investitura della carica (nomina a legale rappresentante o a soggetto appositamente investito del potere ad esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo come risultante da visura camerale, a curatore, ad  amministratore), che deve pervenire prima della scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati.
      • B) La qualità di rappresentante legale o di soggetto appositamente investito del potere di esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo come risultante da  misura camerale, di curatore, di amministratore può essere attestata anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, d.p.r. n. 445/2000, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (si veda il fac-simile all. 3). In tale caso, al fine di effettuare un controllo sulla veridicità della dichiarazione resa, la produzione di autocertificazione sarà ammessa entro e non oltre 7 giorni precedenti il termine di presentazione delle liste di candidati.
  4. Nel caso in cui la rappresentanza legale della persona giuridica sia stata conferita a più soggetti, sarà onere del rappresentante legale che intende partecipare all’Assemblea elettorale in luogo del rappresentante indicato nell’elenco degli aventi diritto al voto produrre apposita documentazione attestante la propria legittimazione. Si applicano a tal riguardo le disposizioni di cui al precedente comma 3, lett. A) e B).
  5. Il rappresentante dei soggetti collettivi privi di personalità giuridica, al fine di partecipare all’Assemblea elettorale, dovrà produrre apposita documentazione attestante la propria nomina a rappresentante legale, nonché atto costitutivo o procura ad esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo.
  6. Per i minori e gli interdetti, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai rispettivi rappresentanti legali, a condizione che siano presentati i relativi titoli di legittimazione entro i termini di cui al comma 3, lettera A) del presente articolo.
Art. 5: Morte dell’elettore iscritto nell’elenco provvisorio – Eredi
  1. In caso di morte di soggetto individuato nell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, sarà onere dell’erede che intende partecipare all’Assemblea elettorale presentare copia della dichiarazione di successione, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 d.p.r. n. 445/2000, allegando a quest’ultima copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante.
  2. Ricevuta la documentazione, il Consorzio provvederà d’ufficio ad inserirla nell’elenco elettorale informatico in uso al seggio.
  3. Nel caso in cui, dalla documentazione di cui al precedente comma 1, emerga che l’immobile sia in comunione fra più eredi, sarà onere del soggetto che intende partecipare all’Assemblea presentare apposita dichiarazione firmata da tutti i comproprietari con cui viene individuato il
    rappresentante della comunione, accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento di tutti i sottoscrittori.