Art. 1: Oggetto

  1. La presente disciplina ha come oggetto il procedimento elettorale per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio, con riguardo particolare alla verifica del diritto all’elettorato attivo e passivo, alla presentazione delle liste di candidati, all’esercizio delle deleghe, alla spendita dei titoli di legittimazione, al funzionamento del seggio elettorale e a ogni altro aspetto inerente allo svolgimento dell’Assemblea elettorale non espressamente normato dalla legge e dallo Statuto.
  2. Per quanto nel presente testo non contenuto, si rimanda alle disposizioni della normativa regionale (l.r. Emilia Romagna n. 42/1984 e del vigente Statuto consortile, approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1386 del 20 settembre 2010).

Art. 2: Diritto di voto

  1. Possono partecipare all’Assemblea elettorale, con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili.
  2. Il pagamento si considera regolare in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte.
  3. I consorziati morosi sono ammessi a partecipare all’Assemblea elettorale previo pagamento dei contributi pendenti e presentazione della relativa ricevuta, accompagnata da dichiarazione di avvenuta regolarizzazione della situazione contributiva, da redigere in conformità del facsimile all. 1, se trattasi di consorziato persona fisica individuale/comunione di proprietà, o 1bis, se trattasi di consorziato persona giuridica/soggetto collettivo. Per le disposizioni effettuate tramite home banking sarà necessario produrre la ricevuta di bonifico istantaneo o di bonifico effettuato. Non sarà, invece, sufficiente la presentazione della ricevuta di mera presa in carico del bonifico.
  4. Possono, altresì, partecipare all’Assemblea elettorale, con diritto all’elettorato attivo e passivo, alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1, anche gli affittuari di terreni ricadenti in comprensorio consortile, i quali, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e siano iscritti nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza.
  5. Ogni iscritto all’Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario. Analogamente, in caso di comunione, il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione.
  6. Il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui, oltre che proprietario di uno o più immobili, sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi, o comproprietario in comunione.
  7. Per le posizioni che nell’elenco degli aventi diritto al voto sono contrassegnate da un asterisco non sarà possibile esprimere il voto. In tal caso il Consorziato che intenda esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo dovrà contattare il Consorzio per conoscere la ragione della non ammissione al voto e le eventuali modalità da seguire per sanare tale situazione.
  8. L’Ufficio elettorale predisporrà in uso al seggio elettorale un elenco informatico, tratto dall’elenco definitivo degli aventi diritto al voto e aggiornato con i dati relativi alle deleghe, ai Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale 4 titoli di legittimazione prodotti e agli altri documenti che nelle more dell’esercizio del voto siano stati presentati all’ufficio elettorale medesimo nei termini previsti dai successivi articoli.

Art. 3: Immobili in comunione

  1. In caso di comunione, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto al rappresentante della comunione indicato nell’elenco degli aventi diritto al voto così individuato ai sensi del successivo comma 2 o come diversamente designato ai sensi dei successivi commi 3 e 4.
  2. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del vigente Statuto consorziale, in caso di comunione, ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione medesima ai sensi dei successivi commi, si considera rappresentante ai fini dell’esercizio del diritto di voto il comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica o, in caso di invio di richieste di pagamento pro quota ai sensi dell’art. 50, c. 11, Statuto consortile, il primo intestatario della posizione catastale.
  3. In caso di immobile in comproprietà di due soggetti, il rappresentante della comunione indicato nell’Elenco degli aventi diritto al voto può nominare per l’esercizio del diritto all’elettorato attivo e passivo l’altro comproprietario della medesima comunione mediante atto da redigere secondo il fac simile all. 2, accompagnato da valido documento di riconoscimento.
  4. In caso di immobile in comproprietà di più di due soggetti, qualora si intenda nominare un rappresentante diverso da quello risultante dall’Elenco degli aventi diritto al voto, i comproprietari che detengono la maggioranza delle quote dovranno far pervenire al Consorzio apposita nomina di altro comproprietario della comunione per l’esercizio del diritto di voto mediante atto da redigere secondo il fac simile all. 2bis, accompagnato da valido documento di riconoscimento.
  5. L’individuazione del rappresentante la comunione ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato passivo e ai fini della validità della sottoscrizione della lista dei candidati deve pervenire all’Ufficio elettorale del Consorzio entro il termine di presentazione delle liste, mentre ai fini dell’esercizio del diritto di voto va presentata all’Ufficio elettorale del Consorzio entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni.

Art. 4: Titoli di legittimazione e modalità di produzione degli stessi

  1. Per le persone giuridiche, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto al legale rappresentante o ad altro soggetto appositamente investito di tali poteri come risultanti da visura camerale.
  2. La qualità di legale rappresentante, curatore e amministratore giudiziario deve figurare nell’elenco degli aventi diritto al voto.
  3. Eventuali discrepanze fra l’identità del soggetto individuato quale legale rappresentante/curatore/amministratore giudiziario della persona giuridica nell’elenco degli aventi diritto al voto e quella del soggetto effettivamente investito del diritto all’elettorato attivo e passivo andranno comunicate:
    • ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato attivo,
      • A) mediante presentazione all’Ufficio elettorale del Consorzio di idonea documentazione attestante l’investitura della carica, che deve pervenire entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni.
      • B) La qualità di rappresentante legale, di curatore, di amministratore può essere attestata anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, d.p.r. n. 445/2000, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (si veda il fac-simile all. 3). In tale caso, al fine di effettuare un controllo sulla veridicità della dichiarazione resa, la produzione di autocertificazione sarà ammessa entro e non oltre 7 giorni precedenti la data di inizio delle elezioni;
    • ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato passivo e ai fini della validità della sottoscrizione della lista dei candidati,
      • A) mediante presentazione all’Ufficio elettorale del Consorzio di idonea documentazione attestante l’investitura della carica (nomina a legale rappresentante o a soggetto appositamente investito del potere ad esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo come risultante da visura camerale, a curatore, ad  amministratore), che deve pervenire prima della scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati.
      • B) La qualità di rappresentante legale o di soggetto appositamente investito del potere di esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo come risultante da  misura camerale, di curatore, di amministratore può essere attestata anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, d.p.r. n. 445/2000, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validità (si veda il fac-simile all. 3). In tale caso, al fine di effettuare un controllo sulla veridicità della dichiarazione resa, la produzione di autocertificazione sarà ammessa entro e non oltre 7 giorni precedenti il termine di presentazione delle liste di candidati.
  4. Nel caso in cui la rappresentanza legale della persona giuridica sia stata conferita a più soggetti, sarà onere del rappresentante legale che intende partecipare all’Assemblea elettorale in luogo del rappresentante indicato nell’elenco degli aventi diritto al voto produrre apposita documentazione attestante la propria legittimazione. Si applicano a tal riguardo le disposizioni di cui al precedente comma 3, lett. A) e B).
  5. Il rappresentante dei soggetti collettivi privi di personalità giuridica, al fine di partecipare all’Assemblea elettorale, dovrà produrre apposita documentazione attestante la propria nomina a rappresentante legale, nonché atto costitutivo o procura ad esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo.
  6. Per i minori e gli interdetti, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai rispettivi rappresentanti legali, a condizione che siano presentati i relativi titoli di legittimazione entro i termini di cui al comma 3, lettera A) del presente articolo.
  7. Per i falliti ed i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, il diritto all’elettorato attivo e passivo è riconosciuto, rispettivamente, al curatore e all’amministratore. I relativi titoli di legittimazione devono essere presentati con le modalità ed entro i termini stabiliti dal precedente comma 3, lettera A) del presente articolo.

Art. 5: Morte dell’elettore iscritto nell’elenco provvisorio – Eredi

  1. In caso di morte di soggetto individuato nell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, sarà onere dell’erede che intende partecipare all’Assemblea elettorale presentare copia della dichiarazione di successione, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 d.p.r. n. 445/2000, allegando a quest’ultima copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante.
  2. Ricevuta la documentazione, il Consorzio provvederà d’ufficio ad inserirla nell’elenco elettorale informatico in uso al seggio.
  3. Nel caso in cui, dalla documentazione di cui al precedente comma 1, emerga che l’immobile sia in comunione fra più eredi, sarà onere del soggetto che intende partecipare all’Assemblea presentare apposita dichiarazione firmata da tutti i comproprietari con cui viene individuato il
    rappresentante della comunione, accompagnata da copia di valido documento di riconoscimento di tutti i sottoscrittori.
  4. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, la predetta documentazione di cui ai commi 1 e 3 deve pervenire all’Ufficio elettorale del Consorzio entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni, mentre, ai fini dell’acquisizione del diritto all’elettorato passivo e ai fini della validità della sottoscrizione della lista dei candidati, deve pervenire all’Ufficio elettorale del Consorzio prima della scadenza del termine di presentazione delle liste.

Eventuali presentazioni tardive precluderanno l’esercizio del diritto di voto e la possibilità di candidarsi.

Art. 6: Deleghe

  1. Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire per l’esercizio del diritto all’elettorato attivo da altro consorziato iscritto nell’elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante delega da redigere in conformità al fac-simile all. 4. Assieme all’atto di delega, deve essere prodotta copia di valido documento di riconoscimento della persona delegante e del delegato.
  2. Per le persone giuridiche la delega all’espressione del voto, da redigere secondo il fac-simile all. 5, deve essere accompagnata da copia di valido documento d’identità del delegante e del delegato.
  3. La delega deve pervenire entro le ore 12,30 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle elezioni.
  4. A ciascun soggetto non può essere conferita più di una delega ai sensi dell’art. 9 dello Statuto consortile.
  5. Non possono essere conferite deleghe né ai membri degli organi, né ai dipendenti del Consorzio.
  6. In caso di malattia certificata, è ammessa la delega all’esercizio del voto ad un familiare, purché maggiorenne e convivente. In tal caso, sono consegnati al momento del voto, direttamente al Presidente del seggio, i seguenti documenti: a) certificato medico attestante la malattia dell’iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto; b) delega a familiare convivente conferita con atto sottoscritto, redatta in conformità al fac-simile all. 6; c) autocertificazione del delegato del suo stato di familiare convivente del delegante (si veda fac-simile all. 7); d) copia fotostatica di un valido documento di identità del delegante e del delegato, con riferimento, rispettivamente, alla delega di cui alla lettera b) e all’autocertificazione di cui alla lettera c).
  7. Gli atti di delega dovranno essere presentati in originale ed annotati sull’elenco elettorale informatico in uso al seggio.

Art. 7: Presentazione delle liste

  1. Ai sensi dell’art. 16 del vigente Statuto consortile, le liste dei candidati devono essere presentate da consorziati iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti o altro soggetto investito del potere di esercitare il diritto all’elettorato attivo e passivo delle persone giuridiche/soggetti collettivi privi di personalità giuridica, curatore, amministratore giudiziario, legale rappresentante di minore o interdetto, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartengono.
  2. A norma dell’art. 16, comma 8, della l.r. Emilia-Romagna n. 42/84, le liste devono essere presentate da almeno:
    • – 300 sottoscrittori per la sezione 1;
    • – 150 sottoscrittori per la sezione 2;
    • – 75 sottoscrittori per la sezione 3;
    • – 20 sottoscrittori per la sezione 4.
  3. Nessun soggetto può sottoscrivere più di una lista di candidati, anche se la sottoscrizione riguarda sezioni diverse. Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione, tale sottoscrizione non verrà ritenuta valida in alcuna lista.
  4. Nessun candidato può essere presente in più di una lista, pena la decadenza da tutte le candidature.
  5. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati.
  6. Per l’individuazione dei soggetti legittimati a sottoscrivere la lista dei candidati e dei soggetti titolari del diritto all’elettorato attivo e passivo per conto dei soggetti di cui all’art. 8 dello Statuto si rimanda alla disciplina contenuta nel precedente art. 4.
  7. A norma dell’art. 16, comma 9, della l.r. Emilia-Romagna n. 42/84, il numero di candidati di ciascuna lista deve essere compreso, a pena di nullità, nell’intervallo indicato di seguito distintamente per ogni sezione:
    Sezione Numero minimo Numero massimo
    1 2 6
    2 4 8
    3 3 7
    4 3 7
  8. Ai fini dell’accettazione delle liste, dovranno essere prodotti i documenti di riconoscimento – o altri documenti ad essi equipollenti ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000 – di tutti i candidati e di tutti i sottoscrittori della lista, in copia fotostatica su cui sia stata apposta firma autografa dei medesimi soggetti.
  9. Le liste, da predisporre in conformità del fac-simile all. 8, devono contenere le seguenti indicazioni:
    • a) sezione elettorale;
    • b) cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale – o numero identificativo nell’elenco degli aventi diritto al voto – ed estremi del documento di riconoscimento di candidati e presentatori; in apposito spazio, devono essere riportate, a pena di nullità, le generalità del consorziato rappresentante la contribuenza espressa dal territorio ricadente nella Regione Toscana, a norma dell’art. 15, comma 4, della l.r. Emilia- Romagna n. 42/84;
    • c) eventuale denominazione della lista;
    • d) eventuale contrassegno della lista;
    • e) dichiarazione, resa dai candidati, di accettazione della candidatura e di non ricorrenza di cause ostative di eleggibilità previste dall’art. 23 dello Statuto consortile.
  10. La presentazione del contrassegno è condizione obbligatoria per poter concorrere all’assegnazione del premio di maggioranza previsto dall’art. 16, comma 15, della l.r. EmiliaRomagna n. 42/84. Qualora vengano presentate più liste con il medesimo contrassegno nella stessa sezione, verrà accettata solo la prima lista in ordine di presentazione.
  11. Le liste devono essere consegnate in triplice copia, entro e non oltre le ore 18,00 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea, ad uno dei funzionari delegati dall’Amministrazione del Consorzio, che ne rilascerà ricevuta. Solo qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al precedente periodo, il termine per la consegna è prorogato alle ore 18,00 del decimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea, con possibilità di ammettere liste anche con un numero di sottoscrittori dimezzato rispetto a quello ordinario.
  12. Ogni lista deve essere accompagnata da una lettera sottoscritta dal primo firmatario tra i presentatori, da redigere secondo il fac-simile all. 9. Nella lettera di accompagnamento si deve indicare il recapito di posta elettronica certificata e/o di fax del presentatore primo firmatario, a cui inviare tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di presentazione della lista, e, eventualmente, si devono indicare le generalità del rappresentante di lista ammesso a presenziare ai lavori del seggio elettorale.
  13. L’approvazione delle liste è rimessa all’organo amministrativo collegiale del Consorzio.
  14. Le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l’ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando, altresì, l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.

Art. 8: Schede per le votazioni

  1. Le votazioni avvengono per mezzo di schede predisposte dal Consorzio secondo il fac-simile all. 10, elaborato nell’osservanza delle prescrizioni dell’art. 17 dello Statuto.
  2. Le schede vengono differenziate cromaticamente per sezione elettorale.
  3. In caso di mancata presentazione di liste per una sezione, la relativa scheda di votazione contiene unicamente tante righe quanti sono i consiglieri eleggibili in tale sezione.

Art. 9: Composizione e nomina del seggio elettorale – Validità delle operazioni

  1. Ogni seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario e l’altro con funzioni di Vice-Presidente, nominati dall’organo amministrativo collegiale del Consorzio tra gli iscritti nelle liste pubbliche predisposte per le elezioni politiche. Sono altresì nominati due membri supplenti. I componenti del seggio effettivi e supplenti non devono incorrere nelle condizioni ostative previste dagli artt. 14 e 23 dello Statuto.
  2. L’assegnazione delle funzioni di Vice-Presidente e Segretario del seggio compete al Presidente.
  3. Nel seggio è consentita la presenza di un rappresentante per ogni lista presentata, designato con la lettera di presentazione della lista, o con successiva comunicazione indirizzata all’Amministrazione del Consorzio e sottoscritta dal presentatore.
  4. I sottoscrittori ed i candidati delle liste da votare sono esclusi dalle funzioni di componenti del seggio elettorale.
  5. Per la validità delle operazioni elettorali del seggio, devono trovarsi sempre presenti almeno due componenti, fra cui il Presidente o il Vice-Presidente.

Art. 10: Sostituzione dei componenti del seggio

  1. Qualora un componente di seggio nominato non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, questi deve avvertire immediatamente l’Ufficio elettorale istituito presso il Consorzio, che, a sua volta, si attiverà per la sostituzione con il membro supplente più giovane.
  2. In caso di impedimento del Presidente del seggio nominato, ne assumerà le funzioni il VicePresidente.

Art. 11: Compiti e poteri dei componenti del seggio

  1. Il Presidente del seggio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dal Vice Presidente. Sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dai componenti del seggio elettorale. A tal fine, ha il potere di far allontanare dal seggio eventuali soggetti che molestino o ostacolino le operazioni di voto.
  2. Il Presidente decide, udito il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni del seggio e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati.
  3. Il Segretario assiste il Presidente in tutte le operazioni del seggio. In particolare, egli provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, insieme al Vice-Presidente, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale.

Art. 12: Consegna del materiale di seggio

  1. Il Presidente del seggio, il giorno precedente le elezioni, riceve in consegna, dall’Ufficio elettorale insediato presso il Consorzio:
    • a) note-book per la consultazione dell’elenco elettorale informatico, per le annotazioni nell’elenco medesimo e per l’accesso ai file informatici inerenti alla procedura elettorale;
    • b) stampante per il rilascio dei certificati di avvenuta votazione;
    • c) tre copie del manifesto riportante le liste dei candidati, di cui due da affiggere nella sede del seggio;
    • d) una copia del manifesto riportante la seguente dicitura: “Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.”, da affiggere nella sede del seggio;
    • e) una copia del manifesto riportante l’avviso di convocazione delle elezioni, da affiggere nella sede del seggio;
    • f) tre copie dell’avviso ai votanti che, a norma dell’art. 17, comma 6, dello Statuto, non è possibile indicare preferenze, pena la nullità delle schede, da affiggere nella sede del seggio;
    • g) tre copie della presente disciplina elettorale;
    • h) il contenitore sigillato contenente le schede di votazione con l’indicazione, sull’involucro esterno, del numero delle schede stesse distinte per sezione elettorale;
    • i) due copie dei prospetti per le operazioni di scrutinio;
    • j) due copie dello schema di verbale;
    • k) le urne per le votazioni;
    • l) buste, carta, cancelleria, matite copiative in numero sufficiente e quant’altro occorre per l’attività del seggio.
  2. Il Presidente del seggio rilascia ricevuta del predetto materiale.
  3. Su richiesta del Presidente del seggio, il Consorzio metterà a disposizione il personale di supporto necessario all’allestimento del seggio.

Art. 13: Costituzione del seggio – Autenticazione delle schede di votazione

  1. Entro le ore 9,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di inizio delle votazioni, presso la sede del Consorzio, il Presidente costituisce il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale.
  2. Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, compie le operazioni di autenticazione delle schede. In primo luogo, si procede all’apertura del plico contenente le schede, al conteggio e controllo delle stesse, avendo cura di disporle sul tavolo separate per
    sezione elettorale. Successivamente, si procede all’autenticazione mediante apposizione della firma di tutti i componenti del seggio sulla facciata delle schede.
  3. Il numero di schede autenticate per ciascuna sezione elettorale deve essere annotato nel verbale delle operazioni del seggio, così come il numero della rimanenza delle schede non autenticate.
  4. Ultimate queste operazioni, il Presidente fa riporre le schede in appositi contenitori sigillati, tenendo separate quelle autenticate da quelle non autenticate. Sulle sigillature dei contenitori viene apposta la firma di tutti i componenti del seggio. Il Presidente dispone, inoltre, il deposito temporaneo di tutto il materiale consegnato al seggio, presso la sede del Consorzio, in idoneo locale chiuso a chiave, a cui può accedere soltanto lo stesso Presidente, unico detentore della chiave, in presenza degli altri componenti del seggio. Dispone, infine, la riconvocazione del seggio alla data di inizio delle votazioni.

Art. 14: Operazioni preliminari alle votazioni

  1. Nel giorno fissato per le votazioni, i componenti del seggio prelevano il materiale depositato temporaneamente presso la sede del Consorzio, avendo cura di verificare congiuntamente che sia rimasto intatto. Dopodiché, entro le ore 7,30, il seggio viene insediato nell’edificio dove si svolgono le operazioni di voto, per procedere ai seguenti adempimenti preliminari:
    • a) affissione di due copie del manifesto riportante le liste dei candidati, distinte per sezioni elettorali, nello stesso ordine in cui sono iscritte nelle schede di votazione; una copia va affissa dentro la sala delle votazioni e l’altra all’esterno;
    • b) accertamento che le attrezzature occorrenti per la votazione siano installate in modo da garantire la segretezza del voto; degli interventi adottati per eliminare eventuali carenze dovrà essere presa nota nel verbale;
    • c) verifica del funzionamento dei dispositivi informatici ricevuti in dotazione;
    • d) accertamento che le urne siano vuote ed apposizione di sigilli lungo tutti i bordi delle urne con strisce di carta sulle quali i componenti del seggio apporranno la propria firma;
    • e) apertura dei contenitori sigillati in cui erano state riposte le schede di votazione; conteggio e controllo delle schede e verifica che il loro numero per ciascuna sezione elettorale sia quello annotato nel verbale a seguito delle precedenti operazioni di autenticazione;
    • f) predisposizione ed affissione all’esterno della sala delle elezioni, in maniera ben visibile, di un cartello con la seguente dicitura: “Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio ed ai rappresentanti di lista, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto.”;
    • g) affissione del manifesto riportante l’avviso di convocazione delle elezioni;
    • h) affissione dell’avviso ai votanti che, a norma dell’art. 17, comma 6, dello Statuto, non è possibile indicare preferenze, pena la nullità delle schede;
    • i) affissione, negli ingressi e nei corridoi dell’edificio dove si svolgono le votazioni, di opportuna segnaletica.

Art. 15: Elettori ammessi

  1. Nella sala delle votazioni, oltre ai componenti di seggio, ai rappresentanti di lista ed all’eventuale personale di supporto del Consorzio, sono ammessi soltanto coloro che si recano a votare e gli eventuali accompagnatori in caso di inabilità, per il tempo strettamente necessario all’espressione di voto. Gli elettori possono sostare negli spazi destinati alla votazione solo per il tempo strettamente necessario.
  2. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell’ordine di presentazione, previo controllo da parte dei componenti del seggio dell’identità e della maggiore età degli elettori medesimi.

Art. 16: Elettori portatori di handicap

  1. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono esprimere il voto con l’assistenza di un componente della propria famiglia o di un altro elettore che sia stato scelto come accompagnatore.
  2. Prima di consegnare la scheda, il Presidente, si accerterà, chiedendo espressa conferma verbale, se l’elettore abbia liberamente scelto il proprio accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
  3. La funzione di accompagnatore può essere esercitata una sola volta nello stesso seggio, salvo che si tratti di elettori inabilitati appartenenti allo stesso nucleo familiare.
  4. Il Presidente del seggio o chi per esso deve dare menzione, a fianco del nominativo dell’iscritto nell’elenco elettorale, dell’avvenuta votazione con l’assistenza di un accompagnatore (“il Sig. X ha votato con l’assistenza del sig. Y”).

Art. 17: Identificazione dell’elettore

  1. L’elettore che si presenta a votare deve essere identificato.
  2. L’identificazione può avvenire:
    • A. mediante presentazione della carta d’identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di una fotografia. In tal caso, nell’apposita colonna di identificazione dell’elenco elettorale di seggio andranno indicati gli estremi del documento. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, del d.p.r. n. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità i documenti di seguito elencati: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato;
    • B. per identificazione di uno dei componenti del seggio.
  3. L’identificazione di cui alla lettera B) si opera con annotazione di colui che identifica l’elettore nell’apposito campo informatico relativo al certificato di avvenuta votazione.
  4. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni, sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio o di un suo delegato esibita e consegnata dall’interessato.

Art. 18: Operazioni di voto

  1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il Presidente del seggio consegna a quest’ultimo, di cui verrà letto ad alta voce il nome, la matita copiativa per l’espressione del voto e la scheda che gli compete – o le schede che gli competono – a seconda della sezione – o delle sezioni – di appartenenza, dopo avere verificato che la medesima risulti autenticata secondo la procedura di cui al precedente art. 12. In caso di delega, il Presidente del seggio verifica preliminarmente che il consorziato delegato non abbia già espresso un voto in questa veste.
  2. Dopo aver espresso il voto, l’elettore deve piegare la scheda – o le schede – e consegnarla/e al Presidente del seggio, restituendo anche la matita.
  3. Qualora la scheda non fosse piegata, il Presidente invita l’elettore a piegarla.
  4. Se l’espressione del voto non è compiuta in segreto, il Presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L’elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale.
  5. Il Presidente del seggio, nel caso in cui l’elettore indugi artificiosamente nell’espressione del voto, con l’eventuale effetto di ritardare o congestionare le votazioni successive, può disporre l’allontanamento dell’elettore, previa restituzione della scheda – che dovrà essere annullata – , stabilendo, altresì, che lo stesso elettore sia riammesso a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò deve essere presa nota nel verbale.
  6. Dell’eventuale omessa restituzione della scheda da parte dell’elettore deve farsi speciale menzione nel verbale, con l’indicazione del nome dell’elettore, onde se ne possa tenere conto all’atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
  7. In caso l’elettore riscontri un deterioramento della scheda consegnatagli, ovvero nel caso in cui il medesimo, per negligenza o ignoranza, l’abbia deteriorata o abbia commesso un errore nella votazione, può chiederne al Presidente del seggio un’altra, contro restituzione di quella
    deteriorata.
  8. L’elettore non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda quando lui stesso abbia causato il deterioramento della seconda.
  9. Il Presidente del seggio appone sopra la scheda restituita l’indicazione “scheda deteriorata”, aggiungendovi la sua firma e riponendola in una busta.
  10. All’elettore che ha restituito la scheda deteriorata il Presidente del seggio deve consegnarne un’altra, da prelevarsi dal plico delle schede residue, previa annotazione nel verbale, onde se ne possa tenere conto all’atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate.
  11. All’atto della riconsegna della scheda, prima della deposizione nell’urna, il Presidente del seggio verifica se, sulla parte esterna, non vi sono segni o scritture che possano portare al riconoscimento dell’elettore stesso. Dopo aver ripetuto il nome dell’elettore per riscontro da parte dello scrutatore, pone la scheda nell’urna.
  12. La scheda riconsegnata dall’elettore e mancante delle firme di autenticazione non deve essere posta nell’urna; essa è, invece, vidimata immediatamente dal Presidente del seggio e da uno scrutatore ed allegata al verbale.
  13. Deposta la scheda nell’urna, il Presidente fa attestare l’avvenuta votazione mediante registrazione su file, nella riga – o nelle righe – dell’elenco elettorale informatico relativa/e al consorziato per cui il voto è stato espresso.
  14. Per ciascuna scheda votata viene emesso un certificato di avvenuta votazione in duplice copia, di cui una è consegnata all’elettore e l’altra è trattenuta agli atti del seggio, previa sottoscrizione del votante.
  15. In caso di voto espresso da consorziato delegato, il Presidente del seggio ne dispone l’annotazione mediante registrazione su file, nella riga – o nelle righe – dell’elenco elettorale informatico relativa/e al votante, ai fini dei successivi controlli. Il certificato di avvenuta votazione reca, in tal caso, l’annotazione del voto espresso tramite delegato.

Art. 19: Espressione di voto

  1. L’elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella vuota o contenente il contrassegno di lista, stampata nella scheda in testa alla lista prescelta.
  2. Non è ammessa, a pena di annullamento della scheda, l’indicazione di preferenze.
  3. In caso di mancata presentazione di liste di sezione, l’elettore può esprimere il voto a favore dei consorziati iscritti, per la sezione di appartenenza, negli elenchi degli aventi diritto al voto, fino al numero massimo di consiglieri eleggibili in tale sezione, stabilito dall’art. 10, comma 4, dello Statuto.

Art. 20: Adempimenti del seggio itinerante

  1. In caso di istituzione di un seggio itinerante aperto in più giorni, al termine di ogni giornata di votazioni, viene redatta la prima parte del verbale del seggio annotando il numero dei votanti e la rimanenza di schede autenticate, sezione per sezione ed in totale, previa verifica che:
    • vi sia corrispondenza tra numero di votanti, numero di certificati di avvenuta votazione emessi e differenza tra totale delle schede autenticate e rimanenza delle stesse, tenendo conto di eventuali casi di deterioramento di schede autenticate;
    • vi sia corrispondenza tra numero di deleghe esercitate e numero di certificati di avvenuta votazione emessi con annotazione del voto espresso tramite delega. Le schede non utilizzate vengono riposte in contenitori sigillati, tenendo separate quelle autenticate da quelle non autenticate. Sulle sigillature dei contenitori viene apposta la firma di tutti i componenti del seggio.
  2. Al termine di ogni giornata di votazioni, si dovrà, inoltre, apporre, su ciascuna urna, un sigillo che chiuda il foro di apertura per la deposizione delle schede, mediante striscia di carta che deve essere, poi, firmata da tutti i componenti del seggio. Tale sigillo verrà rimosso soltanto il giorno successivo, alla riapertura del seggio, previa verifica della sua integrità.
  3. La documentazione ed il materiale in consegna al seggio vengono, poi, depositati presso la sede del Consorzio, in idoneo locale chiuso a chiave, a cui può accedere soltanto lo stesso Presidente, unico detentore della chiave, in presenza degli altri componenti del seggio. Il materiale ivi depositato verrà prelevato nel giorno successivo, prima dell’inizio delle votazioni, dai componenti del seggio che avranno cura di verificare congiuntamente la sua integrità.
  4. Lo scrutinio è rimandato all’ultima giornata di votazioni.

Art. 21: Operazioni preliminari allo scrutinio

  1. Ultimate le votazioni, prima di dare avvio alle operazioni di scrutinio, si provvede a riporre le schede non utilizzate, previo riscontro numerico, in contenitori sigillati, tenendo separate le schede autenticate da quelle non autenticate. Sulle sigillature dei contenitori viene apposta la firma di tutti i componenti del seggio.
  2. Il Presidente del seggio controlla successivamente che il numero di schede votate sia pari al numero di certificati di avvenuta votazione emessi, di cui viene trattenuta una copia agli atti.
  3. Il Presidente controlla, inoltre, la corrispondenza tra il numero di deleghe esercitate ed il numero di certificati emessi con annotazione del voto espresso tramite delegato.
  4. I controlli di cui ai precedenti commi 2 e 3 vanno fatti distintamente per ogni sezione elettorale.

Art. 22: Operazioni di scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio debbono avere inizio non appena siano ultimate le operazioni di riscontro e debbono svolgersi senza alcuna interruzione, alla presenza di tutti i componenti del seggio e degli eventuali rappresentanti di lista.
  2. Il Presidente, dopo aver accertato e fatto accertare che i sigilli sono intatti, apre le urne e procede allo spoglio delle schede votate sezione per sezione, estraendole dall’urna una alla volta e leggendone ad alta voce il voto espresso.
  3. Il Presidente assegna agli scrutatori i compiti di registrare, nei prospetti di scrutinio, i voti che, mano a mano, saranno rilevati dalle schede e di deporre a parte, sul tavolo, le schede già scrutinate.
  4. I due scrutatori prendono separatamente nota dei voti ottenuti da ciascuna lista, dei voti contestati assegnati, dei voti contestati non assegnati, delle schede bianche e delle schede nulle.
  5. Ultimato lo scrutinio, dopo che nelle urne non sia più rimasta alcuna scheda da estrarre, il Presidente:
    • a) accerta, per ciascuna delle quattro sezioni, che la differenza fra il numero totale delle schede autenticate e quelle scrutinate sia pari al numero delle schede autenticate non utilizzate, tenendo conto di eventuali casi di deterioramento di schede autenticate;
    • b) conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti contestati, nonché le schede bianche e nulle e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi non contestati corrisponde al totale risultante dai prospetti di scrutinio;
    • c) accerta che il totale delle schede, per ciascuna delle quattro sezioni, corrisponda a quello registrato, per la corrispondente sezione, nei prospetti di scrutinio.
  6. Delle operazioni di cui ai commi precedenti deve essere redatto apposito verbale da trasmettersi immediatamente dopo la chiusura delle operazioni all’Ufficio elettorale istituito presso il Consorzio, unitamente a tutte le schede, comprese quelle non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.
  7. Ultimate le operazioni di riscontro, il Presidente, dichiara il risultato dello scrutinio.

Art. 23: Schede corrispondenti a voti validi

  1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
  2. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, fatto salvo il caso di nullità di cui all’art. 19, comma 2, della presente disciplina.
  3. Le schede corrispondenti a voti validi non contestati devono essere riposte in una apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal  Presidente e dai due scrutatori.

Art. 24: Schede corrispondenti a voti contestati

  1. Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decidono, a maggioranza, il Presidente del seggio e gli scrutatori, sentiti, eventualmente, i rappresentanti di lista presenti.
  2. I voti contestati devono essere indicati nel verbale del seggio, raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, annotando, inoltre, le eventuali contestazioni dei rappresentanti di lista.
  3. Le decisioni del seggio sui voti contestati vengono riportate nel verbale.
  4. Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e dai due scrutatori e devono essere riposte in un’apposita busta che verrà sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori. All’interno della busta le schede vanno raggruppate separatamente, a seconda che i voti contestati siano stati considerati validi o meno.

Art. 25: Schede nulle e schede bianche

  1. Sono nulle le schede prive del visto di autenticazione, o che presentino scritture o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, o che contengano fogli già predisposti. I segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione di segni tipografici o di altro genere.
  2. Come stabilito all’art. 19, comma 2, della presente disciplina, l’indicazione di preferenze è causa di nullità della scheda.
  3. Si ha inoltre nullità della scheda quando non sussiste la possibilità di identificare la lista prescelta.
  4. Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del visto di autenticazione, non portino alcuna espressione di suffragio, né segni o tracce di scrittura.
  5. Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel verbale.
  6. La verifica della nullità di una scheda deve essere effettuata congiuntamente da tutti i membri del seggio.
  7. Le schede nulle e le schede bianche devono essere, di volta in volta, timbrate sul retro e firmate dal Presidente e dai due scrutatori. Esse, dopo aver formato un gruppo distinto per ciascuna sezione elettorale, devono essere riposte in due buste sigillate e firmate nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori,
    di cui una busta per le schede nulle e l’altra per le schede bianche.

Art. 26: Verbale delle operazioni del seggio

  1. Delle operazioni di scrutinio viene redatto verbale a cura del Segretario, in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio. Nel verbale deve farsi menzione delle eventuali schede annullate durante le operazioni di votazione, delle schede bianche, delle schede contenenti voti validi non contestati e delle schede contenenti voti contestati, nonché di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni del seggio.
  2. Nella compilazione del verbale è necessario che vengano curate l’esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche delle schede.
  3. Della regolare compilazione del verbale e della raccolta degli atti e dei documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il Presidente ed il Segretario del seggio.

Art. 27: Chiusura del seggio

  1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti del seggio, provvede a riordinare e riporre le schede e il materiale in buste, così distinte:
    • a) busta contenente le schede con voti validi non contestati;
    • b) busta contenente le schede con voti contestati;
    • c) busta contenente le schede bianche;
    • d) busta contenente le schede nulle;
    • e) busta contenente le schede deteriorate ed annullate;
    • f) busta contenente le schede non utilizzate;
    • g) busta contenente i prospetti di scrutinio;
    • h) busta contenente i verbali.

    Il materiale residuo viene collocato in apposito contenitore.

  2. Su ciascuna busta, sigillata e firmata nei bordi di chiusura dal Presidente e dai due scrutatori, sarà indicato il contenuto; tutte le buste ed il plico contenente le schede non utilizzate saranno consegnati dal Presidente del seggio all’Ufficio elettorale del Consorzio e della consegna sarà rilasciata ricevuta al Presidente del seggio.

Art. 28: Verifiche successive alla chiusura del seggio

  1. Qualora dall’esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi tra le diverse liste concorrenti, l’Amministrazione consorziale, assunte le informazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio, procede alla conseguente rettifica dei risultati.

Art. 29: Proclamazione degli eletti – Reclami

  1. Sulla base della documentazione pervenuta dal seggio, l’Amministrazione del Consorzio procede a determinare il numero degli eletti di ciascuna lista, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e statutarie.
  2. Successivamente all’attribuzione dei seggi alle liste, l’Amministrazione procede all’individuazione dei candidati che, nell’ambito di ciascuna lista, risultano eletti.
  3. In base all’art. 20, comma 4, dello Statuto, qualora non siano state presentate liste, risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti nell’ambito delle singole sezioni di appartenenza.
  4. In caso di parità di voti, risulterà eletto colui che è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto per un contributo di importo più elevato e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
  5. Contro le operazioni elettorali può essere interposto reclamo all’Amministrazione consorziale uscente, da depositarsi entro 10 giorni dalla data di chiusura delle operazioni di voto presso la Segreteria del Consorzio.
  6. L’Amministrazione, non oltre 30 giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, decide sugli eventuali reclami e proclama i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. I risultati delle votazioni e le risoluzioni adottate sugli eventuali reclami sono comunicati alla Giunta regionale.
  7. Avverso gli anzidetti risultati è ammesso, ai sensi dell’art. 21, comma 3 dello Statuto consorziale, ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi nell’Albo consortile.

Art. 30: Modalità di trattamento dei dati personali

  1. Il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce agli interessati le informazioni in relazione al trattamento dei dati personali, al fine di assicurare il pieno rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza (artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13, 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generali sulla protezione dei dati” (d’ora innanzi denominato semplicemente “GDPR”).
  2. I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, richiesti ed acquisiti presso l’interessato (cfr. art. 13 Reg.), ovvero presso altro soggetto (Cfr. art. 14 Reg.), sono diretti esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento finalizzato alla elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione consorziale. Costituisce condizione di liceità del trattamento la base giuridica individuata all’art. 6, par. 1, lett. e) del Reg. (UE) 2016/679 (“il trattamento è
    necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”), in quanto, nel contesto delle elezioni consortili, tale trattamento viene effettuato nell’esercizio di pubblici poteri conferiti al Consorzio dalla normativa vigente e previsti dalla L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii., nonché dallo Statuto consortile, approvato con deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 42/1984 e ss.mm.ii.
  3. Tali dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’ente.
  4. Le finalità del trattamento sono quelle di garantire e promuovere la partecipazione al voto e la formazione delle liste rappresentative, assicurando la concorrenzialità, nonché il corretto svolgimento delle elezioni.
  5. Il Trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo sia con modalità automatizzate, su supporto elettronico e magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
  6. I dati verranno trattati ed archiviati presso la sede legale del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale in piazza Savonarola 5, Lugo (RA). Gli archivi informatici sono depositati presso la sede dell’Ente. I dati personali saranno trattati da personale autorizzato incaricato al trattamento dal Consorzio ai sensi degli artt. 29 Reg. (UE) e 2 quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003 come mod. dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i., per le sole finalità individuate ed espressamente specificate. Sono inoltre trattati, per conto del Consorzio medesimo, da professionisti e/o società incaricati di svolgere attività tecniche, di sviluppo gestionali e
    amministrative.
  7. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione da parte del Titolare del trattamento:
    – al personale dipendente dell’Ente, responsabile in tutto o in parte del procedimento e/o comunque coinvolto per ragioni di servizio nelle procedure necessarie al corretto svolgimento delle elezioni consortili, il quale è espressamente autorizzato dal Consorzio in tal senso con opportune istruzioni sul trattamento;
    – ad eventuali soggetti esterni dell’Ente, opportunamente nominati Responsabili esterni del trattamento con apposito atto di nomina ai sensi dell’art. 28 Reg., se coinvolti nel procedimento elettorale e qualora gli stessi trattino dati personali per conto del Consorzio, Titolare del trattamento;
    – ai Competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge.
  8. I dati personali saranno oggetto di pubblicazione, anche tramite il sito web del Consorzio, nelle sole ipotesi espressamente previste per Legge e dettagliate nello Statuto consortile.
  9. Gli interessati possono sono informati che il trattamento dei dati personali che lo riguardano è previsto e legittimato da obblighi normativi di legge, statuari e di regolamento. L’interessato è altresì informato delle conseguenze del mancato conferimento e/o dell’opposizione al trattamento, che possono precludere, a seconda del caso, l’impossibilità del soggetto alla partecipazione alle elezioni consortili.
  10. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale in piazza Savonarola 5, Lugo (RA), pec romagnaoccidentale@pec.it, rappresentato dal Presidente dell’Ente, domiciliato presso la sede legale dell’Ente; il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è Hunext Consulting, con sede a Casier TV, 31030, Via A. Volta, 23 e potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi richiesta in materia di protezione dei dati personali, nonché per l’esercizio dei diritti riconosciuti in materia dalla vigente normativa, ai seguenti indirizzi: e-mail dpo.hc@hunext.com; PEC hunext.consulting@legalmail.it.
  11. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare e al DPO designato per l’esercizio dei diritti a lui riconosciuti in materia di protezione dei dati personali, nei limiti ed alle condizioni di cui al Regolamento, in particolare dagli artt. 13-22 del Regolamento, nonché proporre eventuale reclamo all’autorità di controllo competente – Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
  12. Per l’esercizio dei diritti, nonché per ogni ulteriore informazione sul trattamento, si rimanda alla Sezione Privacy del Sito web consortile –

Art. 31: Disposizioni finali

  1. Ai sensi dell’art. 21, comma 4, del vigente Statuto consorziale, le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali devono essere conservati per almeno un anno, presso la sede del Consorzio.
  2. Per quanto non previsto dalla presente disciplina elettorale valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di elezioni politiche e amministrative.
  3. Qualora le disposizioni contenute nella presente disciplina elettorale risultino contrastanti con disposizioni di legge e/o statutarie, si intenderanno dalle medesime derogate.